Crisi Ucraina – criteri di calcolo del tributo solidaristico a carico delle imprese energeticheSENTENZA 4 giugno 2024, n.111 (Data deposito in cancelleria 27 giugno 2024)Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Energia – Istituzione, per l’anno 2022, di un tributo straordinario a titolo solidaristico, determinato dalla crisi energetica seguita alla guerra in Ucraina, a carico delle imprese energetiche – Criteri di calcolo del tributo, tenuto conto della ulteriore novella succedutasi – Riferimento al totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA – Esclusione anche delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive – Omessa previsione – Irragionevolezza – Illegittimita’ costituzionale in parte qua. Energia – Istituzione, per l’anno 2022, di un contributo straordinario a titolo solidaristico, determinato dalla crisi energetica seguita alla guerra in Ucraina, a carico delle imprese energetiche – Individuazione dei soggetti passivi, quantificazione della base imponibile e criterio di calcolo, tenuto conto della prima novella succedutasi – Denunciata introduzione di un contributo irragionevole, in violazione della capacita’ contributiva e della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, del principio di uguaglianza, sia interno al settore che tra settori diversi, nonche’ della proprieta’ privata, tutelata anche a livello convenzionale – Inammissibilita’ delle questioni. Energia – Istituzione, per l’anno 2022, di un tributo straordinario a titolo solidaristico, determinato dalla crisi energetica seguita alla guerra in Ucraina, a carico delle imprese energetiche – Individuazione asseritamente generica dei soggetti passivi, quantificazione della base imponibile e criterio di calcolo, tenuto conto di tutte le novelle succedutesi – Denunciata introduzione di un contributo in violazione della capacita’ contributiva e della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, del principio di uguaglianza, sia interno al settore che tra settori diversi, nonche’ della proprieta’ privata, tutelata anche a livello convenzionale – Non fondatezza delle questioni. Energia – Istituzione, per l’anno 2022, di un tributo straordinario a titolo solidaristico, determinato dalla crisi energetica seguita alla guerra in Ucraina, a carico delle imprese energetiche – Individuazione della base imponibile, tenuto conto della ulteriore novella succedutasi – Esclusione dalla base imponibile delle cessioni IVA extraterritoriali – Denunciata irragionevolezza – Non fondatezza delle questioni. – Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, art. 37, comma 3, come modificato dall’art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91 e dall’art. 1, comma 120, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. – Costituzione, artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 117, primo comma; Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, art. 1. (T-240111) (GU n. 27 del 03-07-2024)Misure di prevenzione personali – guida di veicolo senza titolo abilitativoSENTENZA 5 giugno 2024, n.116 (Data deposito in cancelleria 2 luglio 2024)Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Reati e pene – Codice delle leggi antimafia – Persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione personale – Guida di un veicolo senza titolo abilitativo, revocato o sospeso non in ragione della misura di prevenzione, ma in conseguenza di precedenti violazioni del codice della strada – Qualificazione della condotta come reato – Violazione dei principi di offensivita’ e ragionevolezza – Illegittimita’ costituzionale in parte qua. – Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 73. – Costituzione, artt. 3 e 25. (T-240116) (GU n. 27 del 03-07-2024)Servizio sanitario Regione Calabria – sospensione delle procedure esecutiveSENTENZA 5 giugno 2024, n.114 (Data deposito in cancelleria 1 luglio 2024)Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Esecuzione forzata – Enti del Servizio sanitario della Regione Calabria – Divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive – Reiterazione fino al 31 dicembre 2023, a esclusione dei crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro, in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2022 – Assenza di vincoli di destinazione della liquidita’ generata a beneficio dei creditori muniti di titolo, nonche’ di una definizione di una procedura di saldo o di percorsi di tutela alternativa – Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio della parita’ delle parti – Illegittimita’ costituzionale. – Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, art. 2, comma 3-bis, introdotto dal decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 196. – Costituzione, artt. 24 e 111. (T-240114) (GU n. 27 del 03-07-2024) |