13 Luglio 1814 Nasce l’Arma dei Carabinieri.
Cenni storici
La costituzione dei Carabinieri risale alle Regie Patenti del 13 luglio 1814, che hanno attribuito al “Corpo dei Carabinieri Reali” la duplice funzione di difesa dello Stato e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Considerati primo Corpo dell’Armata di terra sin dalle origini, i Carabinieri hanno mantenuto in permanenza questo singolare privilegio anche nell’ambito dell’Esercito del Regno d’Italia, come riconosciuto dal regolamento Organico, approvato con R.D. nel 1934, e come ribadito dalla legge 368/1940, che fissano l’ordinamento del Regio Esercito. Si è consolidata così nel tempo la doppia essenza dell’Istituzione, organismo militare ad ordinamento speciale, che già nel 1922 è stata definita “Forza Armata in servizio permanente di pubblica sicurezza”, anticipando la formulazione della L. 121/1981. Con il trascorrere del tempo, si è avvertita con sempre maggiore impellenza la necessità di aggiornare e dare organicità alle norme che regolavano la vita, il funzionamento ed i rapporti istituzionali dell’Arma, risalenti ad anni remoti o via via adottate in modo settoriale ed emergenziale. La nuova fisionomia organizzativa e funzionale dell’Arma è stata tracciata dai Decreti Legislativi n.297 “Norme in materia di riordino dell’Arma dei Carabinieri” e n.298 “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli Ufficiali dei Carabinieri”, entrambi del 5 ottobre 2000, che hanno costituito puntuale attuazione dei principi e dei criteri fissati dall’art.1 della legge n.78 del 31 marzo 2000, recante “Delega al Governo per il riordino dell’Arma dei Carabinieri”. Si è trattato di una revisione che, convalidando ed aggiornando gli adeguamenti normativi introdotti negli ultimi decenni in ragione della rapida evoluzione della nostra società, ha definito un quadro organizzativo meglio aderente ai radicali mutamenti intervenuti sia nelle Forze Armate sia nelle stesse Forze di Polizia, profondamente innovate dalle leggi n.382 dell’11 luglio 1978 (“Norme di principio sulla disciplina militare”), n.121 del 1° aprile 1981 (“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”) e n.25 del 18 febbraio 1997 (“Vertici militari”). A queste decisive esigenze ha voluto rispondere la legge n.78 del 31 marzo 2000, che ha attribuito un compiuto riconoscimento al ruolo storicamente svolto dall’Arma, collocandola ordinativamente, con il rango di Forza Armata, alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa e puntualizzandone formalmente i compiti militari. Il quadro normativo sin qui descritto é stato recentemente recepito e riordinato nel Codice dell’Ordinamento Militare (D. Lgs. 66/2010) e relativo Testo Unico Regolamento (D.P.R. 90/2010). Sotto il profilo operativo, il nuovo ordinamento fa naturalmente perno sulle Stazioni, alle quali è destinato prioritariamente il significativo recupero di risorse derivanti dalla nuova e più efficiente configurazione dei reparti, riordinati con una più razionale ripartizione delle competenze tra i diversi livelli gerarchici.
- dal sito ufficiale https://www.carabinieri.it/chi-siamo/oggi/organizzazione/in-generale/cenni-storici